REGOLAMENTO PUNTO ORMEGGIO “LA CHIUSA”

ARCI PESCA FISA 

Comitato territoriale di Piombino



Art.1

 (Finalità e principi)

ARCI PESCA FISA gestisce direttamente gli ormeggi e le attività oggetto di concessione relativa alle singole aree attraverso procedura ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, tutela dell’ambiente.

Art.2

(Requisiti)

Al punto ormeggio e alle sue strutture possono accedere esclusivamente i soci ARCI PESCA FISA (in seguito chiamato il gestore) in regola con l'iscrizione.

Art.3 

(Documentazione relativa al natante/imbarcazione)

1) Al momento della presentazione dell’istanza di assegnazione del posto barca, pena esclusione, il richiedente l’assegnazione, nonché proprietario dell’imbarcazione, dovrà presentare:

  1. A) copia di un documento di identificazione personale;
  2. B) copia della polizza assicurativa stabilita dalle norme vigenti;
  3. C) il titolo di proprietà e, per le imbarcazioni non immatricolate, una copia della carta di circolazione del motore;

2) Durante il periodo di assegnazione, la documentazione di cui ai punti B e C del comma precedente dovrà essere obbligatoriamente intestata al titolare del posto barca, a pena di decadenza dell’assegnazione.

In estensione della Legge n. 990 del 24/12/69, non sono ammesse all' ormeggio o comunque nelle aree gestite le imbarcazioni non coperte da polizza assicurativa per responsabilità civile a cose o persone.

Tutti gli assegnatari sono tenuti ad apporre al mascone di destra (o comunque in luogo ben visibile) apposito contrassegno fornito dal gestore.

Art.4

 (Assegnazione posto barca)

L'assegnazione di un ormeggio è annuale ed intrasferibile.

L'assegnazione è data a persona fisica che detenga la piena titolarità del natante o dell’imbarcazione e che sia riportata nei documenti di navigazione (in caso di società di armamento già censita al caratista di maggioranza o a uno dei due in caso di società al 50%).

L'assegnazione può essere rinnovata purché non siano intervenute alcuna delle seguenti variazioni:

  • Al titolo di proprietà dell'imbarcazione o del natante (o variazione della ripartizione dei carati in caso di società d'armamento);
  • Alle caratteristiche originarie del natante o dell’imbarcazione eventualmente sostituita senza l’autorizzazione del gestore. A questo scopo il gestore può richiedere dichiarazione notarile dei requisiti sopra descritti.

La perdita dei requisiti comporta l’immediato allontanamento dall'ormeggio a spese del socio.

La prima assegnazione è effettuata:

  • sulla base delle dimensioni delle imbarcazioni ospitabili nel punto ormeggio “La Chiusa”
  • dalla data di iscrizione ad ARCI PESCA FISA (per gli ormeggi precedenti).

 

Art.5

 (Accesso al punto ormeggio)

Al fine di garantire il controllo e la sicurezza dei beni sociali e di quelli privati, l’accesso alle aree gestite è riservato esclusivamente ai soci assegnatari di un posto barca.

Art.6

 (Manovre interne all’ormeggio)

Nessuna imbarcazione può essere manovrata a velocità eccedente i limiti di sicurezza (2 nodi).

L' ormeggio e il disormeggio devono essere effettuati di norma dall’assegnatario del posto barca nonché legittimo proprietario o di un familiare di primo grado, o da un comproprietario dichiarato in regola con il pagamento della tessera associativa ARCI PESCA FISA

Art.7

 (Sistemazione all’ormeggio)

Ogni imbarcazione dovrà essere ormeggiata secondo le prescrizioni del gestore e dei soci che di volta in volta si alterneranno nella funzione di sorveglianza nelle aree gestite. In caso di inadempimento il gestore potrà disporre l’allontanamento o provvedere di sua iniziativa a regolarne la sistemazione, addebitando le spese. Tale procedura si praticherà anche nel caso in cui il natante risulti pericoloso a causa di acqua a bordo o per altro motivo.

Tutte le imbarcazioni dell'ormeggio dovranno essere munite di un numero sufficiente di parabordi di misura adeguata all'imbarcazione (almeno due per parte) per non danneggiare e sporcare i natanti vicini, ed essere in possesso di adeguate cime affondanti per l’ormeggio e per ogni altra evenienza.

 

Art. 8

(Efficienza delle imbarcazioni)

Ogni imbarcazione deve essere in un buono stato di funzionalità.

Le imbarcazioni che non siano tali devono essere allontanate dalle aree gestite.

Qualora il natante affondi nelle aree gestite o nelle immediate vicinanze di queste, il proprietario è obbligato alla rimozione, salvo l’applicazione delle particolari norme previste per il codice della navigazione.

Qualora i soci addetti alla vigilanza constatino che un natante è nello stato di abbandono o che possa arrecare danno alle altre imbarcazioni ormeggiata, sono tenuti ad avvertire l’assegnatario del posto perché sia rimosso immediatamente il problema, ovvero provvedere direttamente senza necessità di ulteriori autorizzazioni.

Art. 9

(Divieti)

Nelle aree gestite è fatto divieto di:

  • Balneazione;
  • Esercitare qualsiasi tipo di attività subacquea se non per comprovato motivo e con apposita autorizzazione del gestore o dell’autorità concedente la concessione;
  • Praticare la pesca dai pontili;
  • Praticare nessuna attività commerciale da parte delle imbarcazioni ospitate nelle aree gestite.
  • Effettuare nessuna riparazione di rilievo potrà essere eseguita sulle imbarcazioni ormeggiate ai gavitelli o sulle banchine.
  • Ingombrare le banchine e i piazzali con qualsiasi materiale e tanto meno con rifiuti e simili;
  • Apportare modifiche o aggiunte alle strutture delle varie opere.

 

Tali soci se recano documento o danno alle attività confinanti ne risponderanno personalmente e verranno allontanati dall' associazione compresa la perdita del diritto di ormeggio

Art. 10

(Scambio posti barca)

Non è ammesso nessuno scambio, neppure temporaneo dei posti barca assegnati.

il gestore può disporre di uno scambio di ormeggio per esigenze funzionali al punto ormeggio o per altri giustificati motivi

Art. 11

(Assenza dal punto di ormeggio)

Ogni socio che si allontani dall’ormeggio per un periodo di tempo, anche se inferiore ad una settimana, e per destinazioni lontane è tenuto ad avvisare il gestore sulla destinazione e la data del possibile rientro, anche al fine della tutela della sua incolumità.

Art. 12

(Risarcimento danni tra assegnatari di un ormeggio)

Nessun obbligo di custodia o di controllo delle imbarcazioni è imputabile al gestore. Ogni controversia per danni a cose o a persone dovranno essere direttamente denunciate all’ assicurazione ai fini di eventuali risarcimenti dai diretti interessati.

Art. 13 

(Furti)

Il gestore non risponde degli eventuali furti che si dovessero verificare nelle aree gestite.

Art. 14

(Videosorveglianza)

Gli impianti di videosorveglianza privati sono ammessi a patto che l’inquadramento sia esclusivamente sul natante di proprietà.

Previa autorizzazione del gestore si può installare l’impianto sul pontile con inquadramento sul posto barca assegnato.

Dato che non è prevista la diffusione della corrente elettrica sui pontili, l’impianto dovrà essere alimentato in maniera autonoma.

Art. 15

(Rinuncia al posto barca)

Sarà cura dell'assegnatario di fare tempestiva comunicazione al gestore della volontà di rinunciare al posto barca.

Art. 16

(Sostituzione imbarcazioni)

Prima di sostituire l'imbarcazione deve essere fatta domanda scritta al gestore indicando dimensioni e caratteristiche strutturali della barca eventualmente da ospitare al punto ormeggio assegnato.

La richiesta è di norma accolta se le dimensioni dell'imbarcazione rimangono nella stessa categoria e se le caratteristiche strutturali sono tali da essere ospitata allo stesso ormeggio.

La lunghezza massima ospitabile per ogni ormeggio é predeterminata.

Il mancati rispetto di quanto sopra comporta la perdita del diritto all' ormeggio.

La distinzione verrà fatta in base alle orografie del luogo e dopo un breve periodo di tempo necessario ad eventuali rettifiche.

 

Art. 17

(Disposizioni generali che devono osservare i soci nella fase di ormeggio)

Le imbarcazioni ormeggiate devono osservare le seguenti disposizioni a carattere preventivo e generale:

  • In caso di sversamento di idrocarburi sul piano d’acqua o sulle banchine, moli o pontili, il responsabile deve immediatamente avvisare il gestore e prendere prontamente tutti quei provvedimenti più opportuni a limitare e contenere il danno
  • Prima della messa in moto dei motori deve essere sempre ventilato il vano motore.
  • Ogni assegnatario d’ormeggio prima di ormeggiarsi deve effettuare un controllo al fine di assicurarsi che il natante sia in perfetta efficienza (assenza di perdita di idrocarburi, impianto elettrico in perfette condizioni, vano bombole gas perfettamente areato, cime e bozze adeguate ed in perfetto stato, ecc. ecc.)
  • In caso di inizio di incendio a bordo di un natante o di un'imbarcazione, sia da parte del personale dello stesso che da parte di quelle vicine, deve immediatamente farsi quanto possibile per estinguerlo.
  • Le spese relative agli interventi operati in conseguenza di incendi o sversamenti di inquinanti sopra menzionati sono a carico del socio responsabile, cui farà anche carico l’eventuale risarcimento per danni recati a terzi, agli arredi e alle attrezzature del punto ormeggio.
  • Usare la massima attenzione in fase di ormeggio e disormeggio alle condizioni di marea. Tale attenzione deve essere rivolta alla condizione della catenaria in prossimità dell'evoluzione della manovra.

 

Art. 18

(Funzione dei soci incaricati alla vigilanza/sorveglianza)

I soci di volta in volta incaricati della sorveglianza e muniti di apposito segno di riconoscimento richiedono alle imbarcazioni o natanti temporaneamente ormeggiati o ricoverati per emergenza e da parte di tutti i frequentatori delle aree gestite, l’osservanza di quanto previsto dal presente regolamento.

Sarà loro compito denunciare ogni turbativa del corretto funzionamento delle attività.

Data la sensibilità del luogo e al fine di evitare spiacevoli situazioni, non è loro consentito di interferire direttamente con il socio deficitario.

Disciplinano, in stretto contatto con il gestore l’assegnazione degli ormeggi temporanei e quelli per le emergenze.

Sorvegliano che la sosta delle auto avvenga nelle aree consentite.

Richiedono e compilano la modulistica che comprende:

  • dati anagrafici dei proprietari dell’imbarcazione;
  • dati anagrafici riportati sul libretto di navigazione;
  • dati anagrafici identificativi del natante o dell’imbarcazione.
  • lunghezza fuori tutto del natante

Provvedono a comunicare quanto sopra al gestore ed alla Capitaneria di Porto.

Art. 19

(Costi)

Per far fronte al pagamento anticipato della concessione demaniale e dei costi gestionali, entro le scadenze richieste ogni anno, i soci titolari di ormeggio debbono essere in regola con la sottoscrizione ordinaria del proprio posto. 

La tariffa è annuale indipendentemente dal periodo utilizzato.

 

Per le imbarcazioni o natanti ospiti in caso di maltempo od altre cause imprevedibili, (massimo 72 ore e con la presenza a bordo del proprietario) l’ormeggio è gratuito.

Art. 20

(Viabilità e parcheggio auto)

Per il raggiungimento del punto ormeggio si può parcheggiare nel parcheggio adiacente al punto ormeggio oppure, in caso di mancanza di spazio, utilizzare la strada comunale della “Corniaccia”. 

In ogni caso ogni utente è responsabile per sé e per eventuali danni che può provocare a terzi.

Il gestore NON È ASSOLUTAMENTE    RESPONSABILE e qualsiasi diatriba o sinistro deve essere risolta senza chiamare in causa l'ARCI PESCA FISA.

Nel caso di passaggio dalla strada della “Corniaccia”, si ricorda che è chiusa al traffico ordinario e regolamentata per l'accesso a soli autorizzati con specifica Ordinanza data la sua pericolosità. Durante il percorso è fatto obbligo di procedere e a velocità minima (10Km/h) per non creare situazioni di pericolo per sé e per atri utenti e al fine di non sollevare polvere che può disturbare i natanti vicini e i loro proprietari. Ogni utente è responsabile per sé e per eventuali danni che può provocare a terzi

Art. 21

(Conoscenza del regolamento)

I Soci che usano le strutture all'interno del punto ormeggio “La Chiusa” dichiarano di conoscere, accettare e rispettare scrupolosamente e incondizionatamente le norme del presente regolamento che è consegnato in copia ad ogni socio e da questi controfirmato

 

Art.22

 (Regolamento deposito stagionale imbarcazioni)

L’area di deposito invernale delle imbarcazioni è messa a disposizione dell’associazione per i soci di ARCI PESCA FISA. 

Non è un rimessaggio, quindi non sono consentite le seguenti operazioni che richiedono specifiche autorizzazioni amministrative:

  • Lavaggio carene con idropulitrice o altri sistemi di pulizia delle stesse
  • Applicazione antivegetativa

Le imbarcazioni, sotto la responsabilità diretta del socio, verranno messe a dimora stagionale nello spazio a lui assegnato.

Il socio proprietario della barca è responsabile che la stessa non disperda in ambiente liquidi, carburanti od altro.

Il socio è responsabile che la barca sia posizionata in modo sicuro sugli stalli.

I serbatoi carburante devono essere vuoti per evitare incendi.

Sono consentiti esclusivamente modesti lavori manutentivi stagionaliche non implichinol’uso di attrezzaturee prodotti pericolosi per sé stessi, per le altre persone e per l’ambiente.

I rifiuti devono essere allontanati e smaltitia cura del socio che li ha prodotti.

L’eventuale sostituzione delle batterie è consentito a patto che il socio provveda personalmente. Una volta rimosse vanno portate ad un centro autorizzato di smaltimento.

I soci che utilizzano il deposito invernale hanno la diretta responsabilità dei danni a cose persone o ambiente cagionate da loro colpa.

Non è consentito per nessun motivo se non espressamente scritto autorizzato l’accesso all’area di depositoai non soci e comunque l’accesso ai non soci sarà consentito solo ad operatori autorizzati (ad esempio il trasportatore ecc.)

Il socio che consentirà l’accesso pur espressamente vietato (ad esempio a familiari non soci) si assume tutta la reponsabilità per danni a cose, persone e ambiente.

Divieto assoluto di accesso anche se soci ai minori di 14 anni non accompagnati per i quali l’accompagnatore socio si assume tutte le responsabilità di vigilare che non si pongano in situaizoni di pericolo. Comunque si sconsiglia la presenza anche se accompagnati in quanto le attività nel piazzale (movimentazioni di carrelli, mezzi d’opera ecc.) mal si conciliano alla presenza di bambini.

Il socio accedendo al punto deposito stagionaleprende atto del presente regolamentoe di quello disponibile presso la sede, e si dichiara edotto di tutte le conseguenze che possono derivaredal non rispetto dello stesso.

Valgono inoltre tutte le normative nazionali e regionali in materia di sicurezza del lavoro ed ambiente.

L’ARCI PESCA FISA si riserva di segnalare alle autorità competenti comportamenti non conformi alla normativa.

Il socio che non ottempera a quanto prescrittoverrà inoltre deferito alla commissione dei probi viri per i provvedimenti conseguenti.



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Gennaio 2025

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